Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 46
In vigore dal 11 lug 1940
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell', per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'; per il transito, quelle di cui all' del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-46