Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 47

In vigore dal 17 ago 2001
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali deve le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita. La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all' della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi. La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-47

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