Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 39
44 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-39