Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 11 lug 1940
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l' della legge, sono descrittivi, fotografici, dactiloscopici o antropometrici.
La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato , devo essere conforme al modello allegato al presento regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni.
Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale o l'ufficio provinciale di P. S.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-7