Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di P. S. di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di P.
S. nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà relativamente ai servizi di polizia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-4