Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 11 lug 1940
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S.
TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773
.
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
È autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-1