Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo I

Art. 1

In vigore dal 11 lug 1940
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI P. S. TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773 . L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore. È autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei Comuni dove non esiste un ufficio di P. S., è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-1

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Art. 1 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo