Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 124
In vigore dal 7 apr 2012
È richiesta la licenza dell'autorità di P. S., a termine dell' della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-124