Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 119
In vigore dal 11 lug 1940
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di P. S., compresi, in ogni caso, il luogo di partenza o il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, l'indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza dev'essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indetto da società debitamente costituite o autorizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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