Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 115

In vigore dal 11 lug 1940
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.
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