Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 115
120 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Qualora, per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli della legge, occorra una visita sopraluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente, da uno o da tre periti incaricati dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza.
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