Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 114

In vigore dal 9 dic 2000
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento. L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

Note all'articolo

  • La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-114

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