Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 114
In vigore dal 9 dic 2000
Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.
L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.
Note all'articolo
- La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-114