Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 118
In vigore dal 11 lug 1940
La licenza di cui all' della legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.
Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all' della legge: però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all' della legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di P. S., che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.
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