Art. 135
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 135

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In vigore dal 11 lug 1940
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate. Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di P. S., ed esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti della forza pubblica.
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