Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 222

In vigore dal 11 lug 1940
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
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