Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 221
In vigore dal 11 lug 1940
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P.
S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-221