Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 221

In vigore dal 11 lug 1940
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di P. S. copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
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