Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 220
In vigore dal 11 lug 1940
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dallo esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-220