Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 223
In vigore dal 11 lug 1940
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto, iscritte come case di spedizione nel registro dell'ufficio provinciale; delle corporazioni, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato dell'amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-223