Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 218

In vigore dal 11 lug 1940
Il registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell' della legge, è a madre e figlia, stampato, e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno; b) la data della operazione; c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno; d) il valore di stimo degli oggetti suddetti; e) l'importo e la durata del prestito; f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi; g) la data della spegnorazione; h) la data della vendita del pegno; i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra. La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazionidella madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.
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