Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 214

In vigore dal 11 lug 1940
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunziati all'autorità medesima.
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