Art. 214
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 214

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In vigore dal 11 lug 1940
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza. Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunziati all'autorità medesima.
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