Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 210

In vigore dal 11 lug 1940
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.
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