Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo V
Art. 270
In vigore dal 2 set 1998
In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'autorità di pubblica sicurezza ne dà subito notizia al Prefetto, che ne riferisce al Ministerodell'interno.
Lo straniero è sottoposto a rilievi segnaletici e ad interrogatorio, particolarmente sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio.
In attesa delle eventuali istruzioni ministeriali, lo straniero fermato, che non sia indigente, dedito al meretricio vagabondo, diffamato per i delitti, o recidivo in contravvenzione alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri o sospetto in linea politica, può essere rilasciato sotto l'osservanza delle condizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli.
Le disposizioni dei primi due comma del presente articolo si applicano anche quando lo straniero debba essere deferito, per qualsiasi reato, all'autorità giudiziaria.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha disposto (con l'art. 47, comma 4) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-270