Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 273
In vigore dal 11 lug 1940
La denuncia di cui all' della legge, è fatta dagli esercenti una professione sanitaria, e ove sia il caso, dai dirigenti gli istituti manicomiali od ospedalieri, sia pubblici che privati, con dichiarazione scritta, da essi firmata.
Nella denuncia sono indicati:
a) il nome e cognome, la condizione, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo;
b) la diagnosi della malattia;
c) il luogo dove l'infermo è curato e le misure adottate per l'assistenza e la vigilanza, quando non si ritenga necessario l'internamento dell'ammalato in un istituto di cura pubblico o privato;
d) tutte le osservazioni che il medico ritenesse di fare per norma dell'autorità di P. S.
Della eseguita denunzia è rilasciata ricevuta, quando ne sia fatta richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-273