Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 272
In vigore dal 11 lug 1940
Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-272