Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 275

In vigore dal 11 lug 1940
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.
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