Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 275
In vigore dal 11 lug 1940
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.
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