Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 275
288 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Qualora il medico curante accerti che non sono sufficientemente osservate le cautele da lui prescritte perché l'infermo, assistito a domicilio, non costituisca pericolo per sè o per gli altri, ne informa l'autorità locale di P. S. e formula le eventuali proposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-275