Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 280

In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile. Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.
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