Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 281

In vigore dal 11 lug 1940
Non si provvede al ricovero quando una o più persone assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di P. S., l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione. Se la persona, a favore della quale l'obbligazione è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero. Le persone, che si sono assunte di provvedere alla sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.
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