Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 278
In vigore dal 11 lug 1940
Ai fini di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di P. S. provvede a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-278