Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 283

In vigore dal 11 lug 1940
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero. Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.
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