Art. 283
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 283

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In vigore dal 11 lug 1940
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato possono promuovere la revoca della ordinanza, quando, per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di ricovero. Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice penale, ove sia colto a mendicare.
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