Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 280
293 / 379In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità locale di P. S. cura l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al comune del domicilio di soccorso e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente di finanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-280