Art. 272
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 272

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In vigore dal 11 lug 1940
Sotto la denominazione di « infermi », usata nel presente paragrafo, si comprendono tanto i malati di mente, quanto le persone affette da cronica intossicazione prodotta da alcole o da altre sostanze inebrianti o stupefacenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-272