Art. 358
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VII

Art. 358

371 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Alle donne che dichiarino di voler abbandonare il meretricio possono essere concessi i mezzi gratuiti di rimpatrio o per l'avviamento al lavoro, quando dimostrino che nel luogo ove intendono recarsi hanno assicurati i mezzi di sussistenza od onesta occupazione.
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