Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VII
Art. 355
368 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Le donne dimoranti nei locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti e degli indumenti confezionati per la loro persona e della biancheria personale, come di ogni altra cosa mobile, di cui sono in possesso.
Uscendo dai locali di meretricio, le donne possono asportare le vesti, gli indumenti e la biancheria personale, anche in caso di contestazione col tenutario della casa.
Gli altri oggetti, a richiesta di una delle parti, sono posti sotto suggello dall'autorità di P. S.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-355