Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 341

In vigore dal 11 lug 1940
La liberazione condizionale dei confinati, di cui è parola nell' della legge, è ordinata dal Ministro per l'Interno, su proposta del Prefetto della provincia nella quale dimora il confinato, sentito il Prefetto della provincia nella quale fu pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.
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