Art. 344
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 344

357 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, è punito con pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.
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