Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 340
353 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Le disposizioni degli non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell', n. 1 e 2, della legge.
Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell' della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.
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