Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 335

In vigore dal 11 lug 1940
Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi. È vietato al confinato di tenero presso di sè somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari. Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.
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