Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 330

In vigore dal 11 lug 1940
Ai confinati bisognosi deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita e la gratuita somministrazione dei medicinali, secondo le prescrizioni del medico della colonia.
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