Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 331

In vigore dal 11 lug 1940
Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per le malattie comuni, di un piccolo ambiente per ambulatorio, visita medica e medicazione, nonché di un locale per l'isolamento degli infermi affetti da malattie infettive. Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere, che può essere scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta di materiale di pronto soccorso. Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente i locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche o suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi. Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico provinciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-331

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