Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 325

In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati. Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione. Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.
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