Art. 325
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 325

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In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità preposta alla sorveglianza degli assegnati al confino deve tenere un registro nominativo ed i fascicoli personali dei singoli confinati. Nel registro sono annotati: il nome e cognome del confinato, la data del provvedimento di assegnazione, la durata del confino, il giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il periodo di assegnazione. Ogni fascicolo individuale deve contenere la cartella biografica, nella quale devono essere annotate anche le condanne e le punizioni disciplinari riportate durante il confino.
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