Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 324
In vigore dal 11 lug 1940
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-324