Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 324
337 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Prefetto, per l'esecuzione e per la notifica all'interessato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-324