Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 335
348 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Il confinato non può spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che può provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi.
È vietato al confinato di tenero presso di sè somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari.
Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.
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