Art. 323
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 323

336 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-323