Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330Capo II

Art. 67

In vigore dal 24 ago 1939
Per le indennità da corrispondersi ai funzionari di dogana e di finanza, in conseguenza dei servizi prestati presso i cantieri e gli stabilimenti o a bordo delle navi, si applicano le disposizioni vigenti in materia doganale.
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Art. 67 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo