Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 63
In vigore dal 24 ago 1939
Il movimento dei materiali esteri introdotti nei cantieri o negli stabilimenti in base alle precedenti disposizioni deve essere tenuto in evidenza con speciali registri di deposito e di lavorazione. Detti registri debbono essere bollati in ogni foglio dalla dogana.
A cura del costruttore devono essere presi in carico su tali registri, per ogni costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione, i materiali suddetti.
Dovranno essere, inoltre, annotati i materiali che passano in lavorazione e quelli che, lavorati, vengono posti in opera in guisa da poter in ogni momento determinare per ciascuna costruzione, riparazione, modificazione o trasformazione, l'effettiva consistenza dei materiali lavorati, in corso di lavorazione o non ancora lavorati (a magazzino).
Alle annotazioni dei registri debbono corrispondere i buoni di consegna dei detti materiali muniti di un numero progressivo e staccati da bollettario a madre e figlia e i buoni di ricevimento nei magazzini ovvero nei reparti ed officine di lavorazione. Detti buoni debbono essere allegati ai registri ovvero conservati ed ordinati in modo che ne riesca agevole ed immediato il riscontro.
I direttori dei cantieri o degli stabilimenti debbono, ad ogni richiesta delle dogane e degli uffici di vigilanza, esibire i registri ed i buoni nonché prestarsi al riscontro del materiale iscrittovi.
Storico versioni
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