Regolamento per l'applicazione del regio decreto legge 10 marzo 1938, n. 330›Capo II
Art. 65
In vigore dal 24 ago 1939
La vigilanza doganale sui materiali esteri importati temporaneamente viene, di regola, esercitata saltuariamente ma è in facoltà dell'amministrazione doganale di destinare propri agenti alla vigilanza permanente nei cantieri a spese dei costruttori interessati.
L'amministrazione doganale, come pure quella marittima, hanno sempre facoltà di adottare altri provvedimenti a cautela degli interessi dell'Erario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-13;1101#art-rpl-65